Secondo acquisto agevolato per chi possiede un immobile nello stesso Comune, acquistato a titolo gratuito con le agevolazioni “prima casa”
Con un importante conferma della tendenza al riconoscimento ampio delle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 551 del 25 agosto 2021, chiarisce che, ricorrendo le altre condizioni di cui alla Nota II- bis, della Tariffa Parte Prima allegata al TUR, sia possibile avvalersi dell’agevolazione “prima casa” in relazione alla stipula di un nuovo atto di acquisto agevolato, in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune, anche qualora quest’ultimo sia stato acquistato con le agevolazioni di cui all’articolo 69, comma 3 della legge n. 342 del 2000, sempre a condizione che si proceda, in conformità a quanto previsto dal nuovo comma 4-bis, alla vendita entro l’anno dell’immobile precedentemente acquistato a titolo gratuito. In relazione al quesito, riguardante la decadenza e le sanzioni previste dal comma 4, art 1 Nota II-bis per il caso in cui l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” venga venduta prima del decorso dei cinque anni dall’acquisto agevolato in sede successoria, la stessa ritiene che l’istante non decada da quest’ultima agevolazione, in quanto tale ipotesi di decadenza è disciplinata dal comma 4. Diversamente, il contribuente applica nel caso in esame il comma 4 bis dell’articolo 1 Nota II-bis del TUR, che non prevede la descritta ipotesi di decadenza. In conclusione l’istante può usufruire delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto a titolo oneroso dell’immobile, senza incorrere in decadenze e sanzioni, a condizione che alieni l’immobile pervenutogli per successione entro un anno dalla suddetta compravendita e il nuovo immobile sia adibito a propria abitazione principale.